Direttiva ECGT: stop al greenwashing e nuove regole per i green claim
La Direttiva UE 2024/825 (ECGT) mette fine al greenwashing: stop ai claim ambientali generici e non verificabili, regole più severe su certificazioni ed etichette. Scopri come adeguare la comunicazione del tuo brand alle nuove regole ECGT.
Indice:
La sostenibilità è ormai un valore centrale nella comunicazione d’impresa: non è più un dettaglio, ma uno dei pilastri strategici.
Il pubblico, prima di scegliere, acquistare e consigliare, valuta sempre più il comportamento ambientale delle aziende: premia chi dimostra impegni concreti e verificabili; penalizza chi offre risposte vaghe, preconfezionate, ma soprattutto chi non dimostra le parole con i fatti.
Infatti, per rimanere in linea con le richieste di attenzione e sostenibilità, negli anni è diventato sempre più diffuso l’uso di linguaggio “green” senza basi reali.
La Direttiva UE 2024/825, nota come ECGT (Empowering Consumers for the Green Transition), interviene per mettere ordine nella comunicazione ambientale e porre fine ai claim di facciata.
Dichiarare che un brand è “green” non sarà più solo una scelta di copywriting, ma una responsabilità legale e documentabile.
Cosa dice la Direttiva UE 2024/825?
Obiettivo
Proteggere i consumatori da claim ingannevoli proprio nel momento dell’acquisto (in negozio o online) e premiare le aziende che investono in trasparenza e misurazione.
Entrata in vigore
Le regole saranno applicabili in tutta l’UE a partire dal 27 settembre 2026. È fondamentale adeguarsi per tempo per evitare sanzioni, che possono essere molto rilevanti.
A chi si applica
L’ECGT si applica a qualsiasi impresa che venda o comunichi ai consumatori UE in un contesto B2C, indipendentemente dalla sede legale. Alcuni Stati membri potrebbero, nella fase di recepimento nazionale, estendere obblighi o applicare regole specifiche (per esempio al B2B): è consigliabile verificare la normativa locale oltre al testo comunitario.
4 pilastri del “no” al greenwashing
Dalla direttiva si evince chiaramente che saranno vietati, e in caso puniti legalmente:
Claim generici: termini come “eco‑friendly”, “verde”, “sostenibile” o “amico dell’ambiente” non sono ammessi se usati in modo vago e senza prove pubbliche di prestazione ambientale.
Compensazione univoca: viene istituito il divieto di affidarsi solo a claim come “carbon neutral” fondati esclusivamente sull’acquisto di crediti di carbonio.
Bollini auto‑creati: etichette di sostenibilità valide solo se basate su certificazioni ufficiali, aperte e verificate da terze parti indipendenti, o emanate da un’autorità pubblica.
Deroghe per prodotti già in commercio: attualmente non è prevista una “legacy allowance”: i prodotti già in vendita devono essere conformi dal 27/09/2026. Sono in corso negoziati per possibili flessibilità non vincolanti, ma finché non saranno ufficiali è prudente pianificare la conformità totale. Soluzioni pratiche suggerite dalla Commissione includono adesivi coprenti o QR code/informazioni integrative al punto vendita.
La direttiva, al contrario, richiede massima:
Trasparenza su standard e durabilità: non si potrà presentare come “eccezionale” ciò che è semplicemente obbligo di legge; le aziende devono documentare vita utile, riparabilità e aggiornamenti software per contrastare l’obsolescenza programmata.
Prove immediate di quanto affermato: asserzioni specifiche, come realizzato con legno certificato FSC, devono poter essere dimostrate immediatamente con documentazione, fatture o dati di filiera su richiesta delle autorità. Specificità senza prova non basta.
Le sanzioni previste dalla Direttiva UE 2024/825
Gli Stati membri definiranno sanzioni basate sulle pratiche commerciali scorrette; la proposta complementare sui Green Claims prevede sanzioni finanziarie che potranno arrivare fino al 4% del fatturato annuo per violazioni gravi. Il rischio per chi comunica in modo improvvisato è quindi significativo.
Comunicazione pratica: Do & Don’t
Non dire (non conforme): “Questo packaging è 100% ecologico e amico del pianeta.”
Di’ invece (conforme): “Packaging realizzato al 100% con cartone riciclato certificato FSC.” (specifico, tracciabile, verificabile)
Se si vuole inserire un “segnale eco” sul packaging o sul sito, usa schemi di certificazione riconosciuti e verificabili da terze parti; fornisci link diretti o QR code che permettano la verifica al momento dell’acquisto.
Da obbligo a vantaggio competitivo
Adeguarsi e rispettare la Direttiva UE 2024/825 significa molto di più che aggiornare solamente qualche testo e delle grafiche. Vuol dire concretizzare l’ideazione di processi interni alla singola realtà, con lo scopo sia di convalidare, sia di mappare ogni affermazione ambientale comunicata.
Ma non solo: è anche un’importante opportunità di posizionamento.
I brand che si impegneranno a comunicare utilizzando dati scientifici, accuratezza e trasparenza si distingueranno da chi ha fatto del green un’etichetta vuota. Secondo ricerche (Edelman Trust Institute), molti consumatori interpretano la mancanza di comunicazione sull’impatto ambientale come assenza di impegno.
Parlare in modo veritiero e documentato diventa un asset di fiducia.
La trasparenza è il nuovo standard del marketing. Il tuo brand è pronto per la transizione?